Art. 22.
(Attività simulata).

      1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può autorizzare l'esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all'interno che all'estero. Il consuntivo dell'operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
      2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.